Il Decreto Legislativo n. 62 del 2024 rappresenta una riforma fondamentale nel panorama normativo italiano in materia di disabilità e da attuazione alla legge delega n. 227 del 2021.
Il cuore del provvedimento, nell’intento del Legislatore, è il passaggio da una visione prettamente “medica” della disabilità a un approccio “biopsicosociale”, in piena coerenza con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ponendo al centro la persona, i suoi diritti e la sua piena partecipazione alla vita sociale.
Una delle aree più significative del decreto riguarda l’aggiornamento terminologico che però rifflette u importante risvolto concettuale. Scompare ufficialmente il termine “handicap” che viene sostituito dalla dicitura “condizione di disabilità”.
Allo stesso modo, le espressioni legate alla “gravità” introdotte con la legge 104/92 vengono superate in favore di una descrizione basata sulla “necessità di sostegno” (lieve, medio, elevato o molto elevato). La disabilità è ora quindi definita come il risultato dell’interazione tra una compromissione funzionale duratura della persona (fisica, mentale, sensoriale, ecc.) e barriere di varia natura che ne ostacolano la partecipazione alla vita sociale.
Nuove Modalità di Valutazione: La “Valutazione di Base” e adozione dei criteri internazionali (ICD e ICF)
La riforma introduce un procedimento unitario denominato Valutazione di Base, che unifica e semplifica i diversi accertamenti precedentemente separati e ricomprende in se:
accertamento dell’invalidità civile;
cecità e sordità civili;
sordocecità;
disabilità ai fini scolastici;
disabilità ai fini lavorativi;
accesso a protesi, ausili, benefici fiscali e altre agevolazioni.
La precedente necessità di effettuare più domende e spesso ripetere accertamenti distinti per ciascuna necessità viene così superata.
Altro pilastro è la modalità di valutazione che si fonda su due strumenti internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità:
l’ICD (Classificazione internazionale delle malattie), che descrive la diagnosi clinica;
l’ICF (Classificazione del funzionamento, della disabilità e della salute), che analizza il funzionamento della persona nella vita quotidiana.
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Ciò permette di valutare non solo le patologie invalidanti ma come la persona vive, si muove, comunica, apprende, lavora e partecipa alla società.
A questi 2 strumenti si aggiunge l’uso del questionario WHODAS, uno strumento scientificamente validato che permette di misurare l’impatto della condizione di salute sulla vita quotidiana.
Percorsi di inclusione
L’aspetto assolutamente innovativo per l’inclusione è il passaggio dalla valutazione di base all’elaborazione di un Progetto di Vita individuale, che deve essere personalizzato e soprattutto partecipato:
Valutazione Multidimensionale: una volta riconosciuta la condizione di disabilità, è nella facoltà della persona richiedere questo secondo livello di analisi, volto a definire gli obiettivi esistenziali basati sui propri desideri, aspettative e preferenze. Eìtratta di un procedimento distinto dalla valutazione di base. Non serve a “certificare” la disabilità, ma a:
analizzare il profilo di funzionamento della persona nei suoi contesti di vita;
individuare ostacoli e facilitatori ambientali;
definire obiettivi coerenti con desideri, aspettative e preferenze della persona.
Il Progetto di Vita: è da anni che esiste la possibilità di elaborare un progetto di vita in favore del disabile, ma con questa riforma cessa di essere un insieme frammentato di prestazioni, diventa di comptenza della Commissione che effettua la valutazione e diventa l’occasione per creare una visione unitaria dei bisogni e dei sostegni necessari. L’obiettivo è sviluppare le potenzialità della persona e garantirle la scelta dei propri contesti di vita. Pertanto:
ha un carattere individuale ed è assolutamente personalizzato;
nasce dall’ascolto della persona e quindi prevede una partecipazione diretta della persona;
integra sostegni formali (servizi pubblici) e informali (famiglia, comunità);
mira a migliorare la qualità della vita nel suo insieme.
Non riguarda solo l’assistenza sanitaria, ma l’intero percorso esistenziale: abitazione, lavoro, istruzione, relazioni sociali, autonomia, partecipazione culturale.
Budget di Progetto: Per dare concretezza a questo percorso, viene introdotto il “budget di progetto”, che integra tutte le risorse umane, professionali ed economiche necessarie per attuare gli interventi previsti nel progetto di vita.
A questi si aggiunge l‘Accomodamento Ragionevole; l decreto introduce il diritto all’accomodamento ragionevole che “dovrebbe” elencare tutte le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che, senza imporre un onere sproporzionato, garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ma questa non deve essere vista come una “concessione” in quanto è una tutela giuridica vera e propria: scuole, luoghi di lavoro e pubbliche amministrazioni devono adottare soluzioni proporzionate e adeguate alle esigenze individuali della persona riconosciuta disabile.
Inclusione scolastica e lavorativa
Il nuovo sistema desccrive, regolamentandoli, i percorsi di inclusione:
- Per i minori, la valutazione tiene conto dei domini dell’apprendimento, anche scolastico.
- Per gli adulti, vengono considerati i domini relativi al lavoro e alla formazione superiore.
- Il riconoscimento della condizione di disabilità comporta l’accesso alle misure di inclusione scolastica e lavorativa previste dalla normativa vigente (ex legge 68/99)
In questo modo si rafforza il collegamento tra accertamento della disabilità e partecipazione attiva alla società.
Gestione Unica INPS:
A partire dal 1° gennaio 2026, l’INPS diventa l’unico ente responsabile della gestione di questi procedimenti, operando attraverso Unità di Valutazione di Base composte da medici legali, psicologi e rappresentanti delle associazioni di categoria.
La domanda
L’avvio del procedimento valutativo avviene con la trasmissione telematica all’INPS di un certificato medico, chiamato “certificato introduttivo”.
Sono abilitati al rilascio del certificato introduttivo i medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, i medici in quiescenza iscritti all’albo, i liberi professionisti e i medici in servizio presso strutture private accreditate.
Il “nuovo” certificato introduttivo è di compilazione più complessa rispetto a quello utilizzato per l’invalidità secondo la normativa precedente e richiede maggiore competenze e, soprattutto, più tempo.
Contrariamente a quanto previsto in un primo tempo, in questo momento, in cui è in atto una sperimentazione in alcune province, non è necessaria la firma elettronica del certificato (messaggio n. 662 del 21/02/2025 l’INPS ed ulteriori inrormazioni in questo link)
Con l’invio del certificato introduttivo la domanda per l’accertamento della disabilità è già perfezionata; cioè non è più necessario effettuare una domanda tramite Patronato o ente accreditato.
Questo è solo una pagina “iniziale”, redatta sulla scorta del testo del decreto legislativo.
Alla data di redazione di questa pagina, l’avvia della nuova procedura di valutazione della disabilità è stata avviata, a titolo sperimentale, in parecchie province italiane, in realtà non nella mia e quindi non ho esperienza diretta.
In rete si trovano poche notizie, ma tra queste “brilla” la lunga attesa perchè venga effettuata la valutazione. Non mi stupisce, considerando la necessità di costituire un numero raguardevole di Commissioni per le quali, attualmente, non ci sono medici sufficienti.
Staremo a vedere e aggiornerò questa pagina