Con la legge n. 210 del 25 febbraio 1992 nasce l’indennizzo in favore dei soggetti contagiati da infezione da HIV ed epatite a seguito di emotrasfusioni, degli operatori sanitari che abbiano contratto l’HIV per contatto con sangue o derivati durante il servizio, dei soggetti che abbiano riportati danni irreversibili per complicanze di vaccinazione.

In seguito, con numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali, compresa una sentenza della Corte Costituzionale, il riconoscimento dell’indennizzo è stato esteso a numerosi altri casi provocati da contatto con sangue infetto, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide e, in ultimo nel 2022, ai soggetti che abbiano subito danni permanente per vaccinazione contro il Coronavirus.

Andando nello specifico, con ordine, possiamo dire che l’indennizzo può essere riconosciuto nei seguenti casi:

  • persone che hanno subito danni irreversibili per infezione da HIV o epatite contratta a seguito di emotrasfusione con sangue infetto
  • persone danneggiate a seguito di somministrazione di vaccinazioni obbligatorie persone non vaccinate che abbiano subito danni irreversibili a causa di contatto con una persona vaccinata,
  • persone che hanno subito un danno irreversibile per vaccinazione non obbligatoria ma indispensabile per effettuare il proprio servizio, in patria o all’estero,
  • persone operanti in strutture sanitarie hanno subito un danno irreversibile per essersi sottoposti a vaccinazioni, anche non obbligatorie,
  • operatori sanitari che hanno subito un danno irreversibile per infezione contratta a causa di contatto con sangue o derivati durante il servizio,
  • coniuge di uno dei soggetti sopra riportati che ha subito il contagio
  • figlio contagiato durante la gravidanza di madre a cui sia stato riconosciuto l’indennizzo.

ITER DELLA DOMANDA

La Domanda per la concessione dell’indennizzo deve essere presentata all’Azienda Sanitaria di residenza.

Pubblicità

L’azienda Sanitaria procede quindi a verifica della documentazione medica probante il contagio e i danni permanenti conseguenti e successivamente invia il fascicolo alla Commissione Medica Ospedaliera (una commissione di medici militari) competente per territorio.

la persona richiedente viene convocata a visita dalla Commissione Medica ospedaliera la Commissione Medica Ospedaliera redige un verbale con il giudizio sul nesso causale tra l’infermità denunciata e l’evento che avrebbe causato il contagio e sull’ascrizione alla categoria alla fine dell’indennizzo,

la Commissione si esprime anche sulla tempestività della domanda, secondo le indicazioni del comma dell’art. 3 della legge 25 febbraio 1992: “ Art. 3. – 1. I soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della Salute entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”

il verbale viene inviato all’Azienda Sanitaria che ha raccolto la domanda che, a sua volta, lo notifica all’interessato

entro 30 giorni il richiedente può proporre ricorso indirizzandolo al Ministero della Salute e, solo per conoscenza, all’Azienda Sanitaria

ALTRE NOTIZIE

Colui che ottiene un indennizzo e poi, successivamente, subisce un aggravamento delle infermità già riconosciute, entro 6 mesi dalla conoscenza dell’aggravamento può proporre una istanza di revisione.

E’ previsto che la persona che contrae una nuova malattia, sempre a causa di eventi regolati dalla legge 2010/92, può chiedere, sempre su istanza, un indennizzo aggiuntivo.

In caso di decesso della persona indennizzata a causa delle infermità riconosciute, gli aventi diritto, nell’ordine coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni e quindi fratelli maggiorenni, possono richiede un assegno una tantum, nel 2023 di € 77463,53 oppure un assegno reversibile della durata di 15 anni (domanda da presentare all’Azienda Sanitaria della residenza del danneggiato all’epoca del decesso).

La valutazione dell’entità del danno, più correttamente, l’ascrizione alla categoria, viene effettuata secondo la tabella che regola l’equo indennizzo

Pubblicità


Legge 25 Febbraio 1992, n. 210 (Gazzetta Ufficiale, 6 Marzo 1992, n. 55).

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati


Corte Costituzionale – sentenza 26 maggio – 23 giugno 2020

… LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell’epatite A.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, …”


CORTE COSTITUZIONALE: sentenza n. 268 del 22/11-20/12/2017

“…

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale. …”


DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 – art. 27 bis (G.U. 18/8/2014, n. 190)

Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie


Decreto 21 ottobre 2009 (G.U. Serie Generale , n. 9 del 13 gennaio 2010)

Individuazione dei criteri per la formazione delle graduatorie utili alla corresponsione dei benefici economici ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, ai sensi della legge n. 229/2005.


DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE, 6 OTTOBRE 2006

Ricognizione delle modalità procedurali relative all’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie previsto dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229


Legge 29 ottobre 2005, n. 229 (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005)

” Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie “


Legge 14 Ottobre 1999, n. 362

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 Ottobre 1999)

(si riporta solo il comma 3 dell’art. 3 che amplia la possibilità di indennizzo)

” Disposizioni urgenti in materia sanitaria”

omissis

Art. 3.

(Interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati e per la proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori)

omissis …

3. L’indennizzo di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n.695. I soggetti danneggiati devono presentare la domanda alla azienda unità sanitaria locale competente, entro il termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Legge 25 luglio 1997, n. 238 (Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997)

“Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.”


Corte di Cassazione Sezione Lavoro – sentenza n. 29583/2017

CORTE DI CASSAZIONE – Sezione Lavoro – sentenza n. 4591/2014
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 3316/2013

CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 107/2012

“… dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subìto le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia. …”


CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 293/2011
Corte d’Appello L’Aquila – Sentenza n. 991 del 05/10/2011
Corte di Cassazione Civile – Sezione Lavoro – sentenza del 29/04/2010, n. 10435
CORTE DI CASSAZIONE – Sezione Lavoro – sentenza 21 maggio – 24 giugno 2008, n. 17158

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 20 – 26 novembre 2002 n. 476

“… Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti. ...”


CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 9-16 ottobre 2000, n. 423

… 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antiepatite B, a partire dall’anno 1983; …”


CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 27

” ... dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica); …”


CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza N 307 del 1990

“… LA CORTE COSTITUZIONALE … dichiara l’illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un’equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell’assistenza personale diretta prestata al primo. ...”


Pubblicità