Con il messaggio n. 4689 del 28/12/2021 l’INPS ha comunicato di aver annullato quanto indicato nel precedente n. 3495 del 14/1/2021 che indicava come requisito indispensabile per la liquidazione dell’Assegno mensile di Invalidità la condizione di totale INOCCUPAZIONE.
Secondo quanto comunicato con il messaggio n. 3495/2021, l’invalido civile di età compresa tra i 18 e i 67 anni con percentuale d’invalidità riconosciuta compresa tra il 74% e il 99% non avrebbe più percepito la prestazione assistenziale anche in presenza di un reddito annuale da attività lavorativa di poche centinaia di Euro.
Ciò, a ben vedere, in realtà avrebbe reso un grave torto a tutti gli invalidi che, spesso con grande difficoltà, cercano una maggiore autonomia e soprattutto una maggiore integrazione all’interno della società cercando di svolgere comunque una attività lavorativa compatibile con le loro difficoltà fisiche e/o psichiche ma che, proprio a causa di ciò, non riescono ad avere uno stipendio che permette di condurre una esistenza dignitosa.
Con la nuova comunicazione, e facendo riferimento all’art. 12-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l’INPS ha comunicato che il precedente messaggio è “superato” e che l’Assegno Mensile di Invalidità verrà erogato anche a coloro che svolgono un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00, e ciò a partire dalla data di entrata in vigoore della stessa legge, cioè dal 21/12/2021.
Viene però precisato che l’Istituto, in autotutela, riesaminerà, tenendo conto della nuova normativa, le istanze presentate successivamente alla data del precedente messaggio n. 3495 del 14/12/2021,
Questo è il testo del messaggio INPS n. 4689 del 28/12/2021:
OGGETTO: Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Requisito di inattività lavorativa
L’articolo 12-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ridefinisce il concetto di inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
Infatti, l’articolo 12-ter dispone espressamente che il requisito dell’attività lavorativa previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell’assegno mensile di cui al predetto articolo 13.
Ciò premesso, alla luce dell’attuale assetto normativo, il precedente messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021 deve intendersi superato.
Più precisamente, a far data dall’entrata in vigore della legge n. 215 del 2021 (21 dicembre 2021), nel procedimento di liquidazione dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118 del 1971, sarà riconosciuto il diritto a tale prestazione economica anche quando il soggetto richiedente svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00, come previsto dall’articolo 14-septies del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1980.
Le domande di prestazione presentate e non accolte successivamente alla pubblicazione del citato messaggio n. 3495/2021 saranno riesaminate d’ufficio in autotutela sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
fonte: https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13654
Dott. Salvatore Nicolosi
Grazie mille dottore.
Buonasera.
Ha ragione, il tempo che posso dedicare a questo blog ormai è limitatissimo.
l’attività di Medico di Medicina Generale richiede tempo e fatica e tornare a casa la sera alle 21 e anche dopo non è affatto raro e quindi … chi ha voglia di mettersi alla tastiera dopo giornate così faticose?
Comunque vediamo di dare oggi qualche risposta.
Per la pensione anticipata di vecchiaia è necessario, se uomo, avere un’età di almeno 6o anni e 7 mesi, oltre naturalmente ai requisiti contributivi e patologie tali da sussistere l’80% di invalidità (vedere questa pagina).
Nell’articolo segnalato potrà vedere che comunque l’80% di invalidità non è necessariamente correlato al 75% dell’invalidità civile.
Ulteriormente, ricordo che, secondo il comma 3 dell’art. 80 della legge 388/2000:
” … 3. A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa. …“
Poichè lei è invalido civile nella misura del 75% potrebbe usufruire di un abbuono di un certo numero di mesi, tranne modifiche alle norme per andare in pensione, magari più favorevoli.
Saluti
Buonasera dottore,a chi viene confermato in via definitiva l’assegno ordinario di invalidità,per andare in pensione,deve aspettare i 67 anni? Io sono in attesa della risposta dell’Inps, avendo fatto la visita al CML il 13 gennaio. Ho 53 anni ( li compirò ad aprile) con 33 anni di contributi e il 75/100 di invalidità. Volevo sapere se la domanda di pensione anticipata mi è preclusa,sia dall’AOI e dalla mancanza dell’80/100. Grazie dottore per la risposta. Sarò al quarto tentativo di contattarla ma ultimamente è difficile.