Assegno Mensile di Invalidità anche a chi lavora

Messaggio INPS n. 4689 sulla liquidazione dell'Assegno Mensile di InvaliditàCon il messaggio n. 4689 del 28/12/2021 l’INPS ha comunicato di aver annullato quanto indicato nel precedente n. 3495 del 14/1/2021 che indicava come requisito indispensabile per la liquidazione dell’Assegno mensile di Invalidità la condizione di totale INOCCUPAZIONE.

Secondo quanto comunicato con il messaggio n. 3495/2021, l’invalido civile di età compresa tra i 18 e i 67 anni con percentuale d’invalidità riconosciuta compresa tra il 74% e il 99% non avrebbe più percepito la prestazione assistenziale anche in presenza di un reddito annuale da attività lavorativa di poche centinaia di Euro.

Ciò, a ben vedere, in realtà avrebbe reso un grave torto a tutti gli invalidi che, spesso con grande difficoltà, cercano una maggiore autonomia e soprattutto una maggiore integrazione all’interno della società cercando di svolgere comunque una attività lavorativa compatibile con le loro difficoltà fisiche e/o psichiche ma che, proprio a causa di ciò, non riescono ad avere uno stipendio che permette di condurre una esistenza dignitosa.

Con la nuova comunicazione, e facendo riferimento all’art. 12-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l’INPS ha comunicato che il precedente messaggio è “superato” e che l’Assegno Mensile di Invalidità verrà erogato anche a coloro che svolgono un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00, e ciò a partire dalla data di entrata in vigoore della stessa legge, cioè dal 21/12/2021.

Viene però precisato che l’Istituto, in autotutela, riesaminerà, tenendo conto della nuova normativa, le istanze  presentate successivamente alla data del precedente messaggio n. 3495 del 14/12/2021,

Pubblicità

Questo è il testo del messaggio INPS n. 4689 del 28/12/2021:

OGGETTO: Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Requisito di inattività lavorativa

L’articolo 12-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ridefinisce il concetto di inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Infatti, l’articolo 12-ter dispone espressamente che il requisito dell’attività lavorativa previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell’assegno mensile di cui al predetto articolo 13.

Ciò premesso, alla luce dell’attuale assetto normativo, il precedente messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021 deve intendersi superato.

Più precisamente, a far data dall’entrata in vigore della legge n. 215 del 2021 (21 dicembre 2021), nel procedimento di liquidazione dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118 del 1971, sarà riconosciuto il diritto a tale prestazione economica anche quando il soggetto richiedente svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00, come previsto dall’articolo 14-septies del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1980.

Le domande di prestazione presentate e non accolte successivamente alla pubblicazione del citato messaggio n. 3495/2021 saranno riesaminate d’ufficio in autotutela sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.

Il Direttore Generale

Gabriella Di Michele

fonte: https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13654

Pubblicità


Dott. Salvatore Nicolosi

Pubblicità

3 Comments

  1. Marco 29 Gennaio 2023
  2. Dott. Salvatore Nicolosi 28 Gennaio 2023
  3. Marco 22 Gennaio 2023

Leave a Reply