Esenzione Ticket CV2123 per pazienti ex-Covid-19

Con l’articolo 27 del DL 25 maggio 20221, n. 73, è stato creato e si è attivato un codice di esenzione Ticket provvisorio, valido su tutto il territorio nazionale, per il monitoraggio della salute dei pazienti ex Covid-19 e per la diagnosi precoce delle complicanze dell’infezione.

Il nuovo codice di esenzione è: CV2123

E’ un codice di esenzione ticket che però non viene assegnato a tutti coloro che hanno avuto l’infezione da Covid-19, ma solo a coloro per cui è stato necessario un ricovero ospedaliero; infatti al comma 2 del predetto articolo si legge: “… ai soli dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19 …”.

Ma naturalmente, il codice di esenzione CV2123 non è fine a se stesso, ma è soprattutto un mezzo per assicurare la massima tutela della salute dei soggetti che hanno avuto un’infezione grave da Covid-19, soprattutto alla luce di quanto ormai chiaramente è emerso, cioè che anche a distanza di molti mesi persistono sintomi e segni correlati alla precedente infezione, soprattutto, ma non solo, respiratorie.

Dalla lettura dell’articolo del Decreto Legislativo, che comunque riporto integralmente in basso, si evince che l’esenzione CV2123:

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  • è valida per un periodo di 2 anni a decorrere dall”entrata in vigore del DL 73/2021,
  • le prestazioni erogabili con tale esenzione sono esclusivamente quelle indicate nella tabella “A” annessa allo stesso DL;
  • le prestazioni possono usufruire dell’esenzione ticket CV2123 con la frequenza massima indicata nella tabella “A” annessa allo stesso DL.

In effetti già gli applicativi per la gestione degli ambulatori dei Medici di Assistenza Primaria, cioè dei medici di medicina generale, prevedono la possibilità di inserire il codice di esenzione CV2133, almeno nel mio è possibile, ma sono certo che anche gli altri sono stati aggiornati anna nuova norma


Art. 27 Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73
(G.U. serie generale n. 123 del 25/05/2021)
Entrata in vigore: 26/05/2021

Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID

1. Al fine di garantire la presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, mediante un programma di monitoraggio dedicato tale da assicurare un’attivita’ clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severita’ della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, incluse nella tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, senza compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito, per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 e’ garantita nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con la frequenza massima stabilita nella tabella A, variabile in funzione dell’evoluzione o dell’indicazione clinica, ai soli dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i programmi di monitoraggio previsti dal comma 1, per la presa in carico di pazienti COVID-19 di cui al comma 2, garantendo le prestazioni e le indicazioni riportate nella tabella A.

4. In considerazione dell’esigenza di comprensione, analisi e studio degli esiti della malattia COVID-19, particolarmente rilevanti per gli effetti in termini di coordinamento delle risposte del Servizio sanitario nazionale, al termine del programma di monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero della salute effettua studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Per l’applicazione di quanto previsto dal presente articolo e’ autorizzata per l’anno 2021 la spesa di euro 28.802.000, per l’anno 2022 di euro 24.993.000 e per l’anno 2023 di euro 4.441.000. A tal fine e’ conseguentemente incrementato, per gli anni 2021, 2022 e 2023 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, in proporzione al numero di prestazioni da erogare ai pazienti dimessi e risultati guariti dal COVID-19 come risulta dai dati dell’Istituto superiore di sanita’ alla data del 9 maggio 2021. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo e’ riportata nella tabella B che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede ai sensi dell’articolo 77.


Tabella A – Articolo 27, commi 1, 2, 3 (Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)-

codice
DM 1996
prestazioneFrequenza (*)
89.01ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI
Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima
3,6,12,24 mesi
90.04.5ALANINA AMINO TRANSFERASI (ALT)(GPT)[S/U]3,6,12,24 mesi
90.09.2ASPARTATO AMINO TRANSFERASI (AST)(GOT)[S]3,6,12,24 mesi
90.25.5GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gammaGT)[S/U]3,6,12,24 mesi
90.62.2EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.3,6,12,24 mesi
90.72.3PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa)3,6,12,24 mesi
90.82.5VELOCITA’ DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)3,6,12,24 mesi
91.49.2PRELIEVO DI SANGUE VENOSO3,6,12,24 mesi
90.16.3CREATININA [S/U/dU/La]3,6,12,24 mesi
90.75.4TEMPO DI PROTROMBINA (PT)3,6,12,24 mesi
90.76.1TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)3,6,12,24 mesi
90.16.4CREATININA CLEARANCE3,6,12,24 mesi
90.22.3FERRITINA[P/(Sg)Er]3,6,12,24 mesi
90.22.5FERRO[S]3,6,12,24 mesi
89.65.1EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso3,6,12,24 mesi
91.48.5PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO3,6,12,24 mesi
91.49.1PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE3,6,12,24 mesi
90.44.3URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO3,6,12,24 mesi
89.50ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO Dispositivi analogici (Holter)1 volta/anno
89.52ELETTROCARDIOGRAMMA1 volta/anno
88.72.3ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica1 volta/anno
89.37.2SPIROMETRIA GLOBALE2 volte/anno
89.38.3DIFFUSIONE ALVEOLO CAPILLARE DEL CO2 volte/anno
89.44.2TEST DEL CAMMINO2 volte/anno
87.41TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE TC del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]1 volta/anno

 

in pazienti età> 70 anni, in aggiunta alle precedenti
89.07CONSULTO, DEFINITO COMPLESSIVO Valutazione multidimensionale geriatrica d’équipe2 volte/anno

 

in pazienti sottoposti a terapia intensiva/subintensiva (DRG 541,542,565,566, 575,576),in aggiunta alle precedenti
94.09COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO3,6,12,24 mesi

FONTE: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg

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