Reinserimento lavorativo di infortunati sul lavoro e tecnopatici

Con la Determina del Presidente dell’INAIL n. 258 dell’11 luglio 2016, intitolata “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”, l’INAIL inizia ad attuare un programma di tutela e reinserimento lavorativo di infortunati e tecnopatici, così come previsto dall’articolo 1, comma 166, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tale legge prevede l’attribuzione all’INAIL delle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, sia a seguito di infortunio che a seguito di insorgenza di malattia professionale (i cosiddetti tecnopatici).

In effetti una delle carenze di tutela da sempre ben visibili e che hanno pesantemente inciso sulle possibilità lavorative dei soggetti menomati per fatti dovuti al lavoro, era la carenza di azioni per il mantenimento del posto di lavoro.

Nessuna normativa infatti prevede in modo sostanziale che l’infortunato sul lavoro o il Tecnopatico debba mantenere il posto di lavoro.

In quest’ottica si inserisce questa determina che prevede la possibilità di realizzazione di progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi tesi all’abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con progetti formativi di riqualificazione professionale, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.

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La novità importante è anche che questi interventi possono essere integralmente finanziati dall’INAIL:

  • fino a 95.000 Euro per interventi di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche, compresi interventi edilizi, impiantistici e domotici
  • fino a 40.000 Euro per interventi di adeguamento ed adattamento dele postazioni di lavoro, compresi arredi, dispositivi elettronici, attrezzature di lavoro e adattamento di comandi di veicoli costituenti strumenti di lavoro,
  • fino a 15.000 Euro per interventi di formazione e tutoraggio utili ad assicurare la stessa mansione o comunque una adeguata riqualificazione professionale per altra mansione

 

Per tutti i casi, fino all’occorrenza delle cifre indicate, la spesa finanziabile arriva al 100% della spesa.

Naturalmente dovrà essere elaborato un vero e proprio progetto lavorativo personalizzato da parte dell’equipe multidiscipplinare della sede INAIL competente alla cui stesura partecipa, cosa a mio parere importantissima, il lavoratore e il datore di lavoro.

Quindi si ha l’incontro di competenze tecniche, di esigenze umane e lavorative e di esigenze aziendali, una sinergia che, almeno teoricamente, dovrebbe portare a risultati assolutamente ottimali.

Ovviamente sono previste incombenze burocratiche e iter procedurali, ma con la buona volontà di tutti gli attori non mi pare che ci siano ostacoli insormontabili.

Insomma sembra che si tratti di un elaborato di assoluta civiltà che potrebbe rendere l’INAIL non solo un ente assicuratore, ma un attore essenziale per la massima tutela degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici.

Basta solo indennizzi e pensioni. Occorre mettere in atto politiche di recupero delle professionalità e delle competenze, spesso di elevatissima caratura che, solo per un evento sfortunato, sono gettate e inutilmente disperse; questa determina sembra andare inquesta virtuosa direzione

Il testo della “Determina del Presidente dell’INAIL n. 258 dell’11 luglio 2016

Il testo delll’allegato 1 alla determina: “regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro

Dott. Salvatore Nicolosi

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AGGIORNAMENTO DEL 30/12/2016

Il 30/12/2016 l’INAIL ha pubblicato la circolare 51 del 2016 con il quale viene meglio precisato quanto descritto nel “regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro“. Questo anche, forse soprattutto, per evitare applicazioni disomogenee tra le varie sedi INAIL.

Della circolare fanno parte anche 3 allegati, rispettivamente:

  • Allegato 1 – Informativa al datore di lavoro
  • Allegato 2 – Comunicazione al datore di lavoro
  • Allegato 3 – Comunicazione al datore di lavoro e al lavoratore .

 

Sono questi strumenti informativi che l’INAIL invia ai datori di lavoro e/o ai lavoratori infortunati per rendere loro nota questa nuova attività dell’Istituto, le possibilità offerte ad entrambi per permettere lo svolgimento efficace delle mansioni lavorative nel’abito del ciclo produttivo dell’azienda e le procedure per accedere a questo beneficio.

Download (PDF, 286KB)

Allegato 1 – Informativa al datore di lavoro

Allegato 2 – Comunicazione al datore di lavoro

Allegato 3 – Comunicazione al datore di lavoro e al lavoratore .

Dott. Salvatore Nicolosi


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