Polo Unico per le visite fiscali

Dal giorno 1 settembre, entra in funzione il “Polo Unico per le visite fiscali“.

Ciò ai sensi degli articoli 18 e 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, secondo il quale gli accertamenti per le assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici saranno di competenza esclusivamente dell’Inps.

In questo modo, dal 1° settembre l’INPS gestirà le visite mediche di controllo sia dei lavoratori del settore privato che di quello pubblico.

Con il Messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017 l’INPS comincia a dare delle indicazioni sullo svolgimento del servizio di accertamento dello stato di malattia per i dipendenti pubblici.

In realtà nei citati articoli vengono previsti appositi decreti ministeriali per l’uniformazione delle fasce orarie di reperibilità nei due settori, privato e pubblico, e per la definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali; ad oggi però tali decreti non sono stati emessi ma l’INPS comunque ha iniziato a dare proprie indicazioni.

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Ad oggi, sono previste:

  1. quattro ore al giorno per il settore privato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19
  2. sette per il pubblico, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Non tutte le categorie di dipendenti pubblici sono interessate alle novità sulle visite mediche di controllo per assenza per malattia.

Secondo il messaggio, i soggetti interessati sono:

  • tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”; ove la norma di cui sopra recita “le Regioni, le Province”, s’intendono anche tutte le Regioni e Province a statuto speciale, non esclusa la Regione siciliana (art. 1 del D.lgs. n. 165/2001)

  • i dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, (art. 7, comma 1 del D.L. n. 179/2012) ove per tali dipendenti si intendono:

    • personale della carriera prefettizia;

    • personale della carriera diplomatico;

    • Magistrati di tutte le magistrature, ordinarie e speciali;

    • Avvocati e Procuratori dello Stato;

    • docenti e ricercatori universitari,

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    • personale della carriera dirigenziale penitenziaria,

    • personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

  • dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d’Italia, nonché il personale delle Università non statali legalmente riconosciute.

I soggetti esclusi, per espressa previsione normativa, sono:

  • il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

    Nello specifico per personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato si intendono:

    • Forze armate: Esercito, Marina militare, Aeronautica militare; 

    • Corpi di polizia a ordinamento militare: Guardia di Finanza e Carabinieri; 

    • Corpi di polizia a ordinamento civile: Polizia dello Stato e Polizia Penitenziaria;

    • Corpo nazionale dei vigili del fuoco (escluso il personale volontario). 

    • Restano inoltre esclusi dall’applicazione della normativa i dipendenti di enti pubblici economici, gli enti morali, le aziende speciali.

Richiesta delle visite mediche di controllo da parte delle PP.AA.

Le Amministrazioni potranno direttamente richiedere le visite ma anche lìINPS potrà procedere d’ufficio all’accertamento.

Le pubbliche amministrazioni, tramite il Portale Inps potranno richiedere le visite di accertamento; la porocedura sarà comunque implementata al fine di evitare che l’INPS, come in passato, richieda il pagamento della prestazione, ormai non dovuto.

Il datore di lavoro pubblico che, ll’atto della richiesta, dovrà specificare se, in caso di assenza del lavoratore dal proprio domicilio, debba essere effettuata, come già per i lavoratori del settore privato, la visita ambulatoriale al fine di verificare la sussistenza dello stato di inabilità assoluta.

Una volta effettuate le visite, l’Inps metterà a disposizione dei datori di lavoro pubblici gli esiti dei verbali mediante i servizi telematici.

Il lavoratore in malattia che prevede di doversi assentare dal suo domicilio per giusta causa,dovrà comunicarlo unicamente alla propria amministrazione, che è tenuta ad avvisare l’Inps.

In caso di assenza del lavoratore al domicilio, si procederà, comunque, con l’invito a visita ambulatoriale in conformità a quanto avviene per i lavoratori del settore privato; al datore di lavoro pubblico verrà restituito l’esito, incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio e la conseguente convocazione a visita ambulatoriale. 

Nel corso della visita ambulatoriale dovranno essere valutate soltanto l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi, mentre non rientra tra i compiti dell’Inps la “valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte” che restano di competenza del datore di lavoro pubblico

Casi di infortunio e malattie professionali

Le visite mediche di controllo per i casi di assenza dal lavoro per malattia dovuta ad infortunio o malattia professionale resta di competenza INAIL e quindi L’INPS non può procedere ad accertamento.

Eventuali richieste in tal senso da parte del datore di lavoro , pubblico o privato che sia. non potranno essere soddisfatte.

Se nonostante ciò l’accertamento dovesse essere disposto, il medico accertatore, riconosciuta la non competenza dell’INPS, in sede di visita domiciliare non dovrà procedere alla visita di controllo ma redigere verbale evidenziando tale circostanza.

Testo del Messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017

Dott. Salvatore Nicolosi


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