Partecipazione di medici esterni agli accertamenti medico-legali INAIL

I medici di parte non possono partecipare agli accertamenti medico-legali presso l’INAIL ad eccezione della fase della collegiale medica.

E’ quanto viene affermato in una risposta congiunta della “Direzione Centrale Prestazioni Economiche” e della “Sovrintendenza Sanitaria Centrale” dell’INAIL del dicembre 2014 rispetto a segnalazioni di alcune Direzioni Regionali.

In sostanza nel documento viene affermato che:

  1. il T.U. “non prevede l’assistenza da parte di medici di fiducia per gli infortunati o tecnopatici nel corso degli accertamenti medico-legali …”
  2. La visita collegiale già rappresenta un meccanismo di confronto tra medico di fiducia e medico INAIL al fine di comporre in modo “informale” le controversie riguardanti i provvedimenti INAIL.
  3. Al comma 4 dell’art. 12 del DPR 62/2013, “regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici …” viene stabilito il divieto di “assumere impegni o anticipare l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti.”.
  4. L’accertamento medico-legale è solo una delle parti che concorrono alla costituzione del provvedimento amministrativo finale e quindi, in realtà, l’esito finale potrebbe essere difforme “… rispetto a quanto eventualmente comunicato ai medici esterni
  5. “per quanto sopra esposto, non può essere ritenuto congruo l’accesso presso le unità territoriali dell’INAIL da parte di medici esterni durante l’espletamento delle attività medico-legali che precedono la formazioni del provvedimento amministrativo“.

IL documento può essere letto/scaricato in formato PDF da QUI ↓↓↓↓↓

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Per questo motivo, nelle sedi INAIL, possono essere presenti avvisi, come questo visibile in questa pagina, che in sostanza, prendendo atto del documento INAIL descritto sopra, “vietano” espressamente la presenza di medici di parte durante le operazioni che “precedono la formazione del provvedimento amministrativo”

vietata la presenza di medici di parte durante le operazioni che "precedono la formazione del provvedimento amministrativo":

vietata la presenza di medici di parte durante le operazioni che “precedono la formazione del provvedimento amministrativo”:


Saluti.

Dott. Salvatore Nicolosi

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