SOTTOSEZIONE DEDICATA A PROBLEMATICHE DI INVALIDITA’, DISABILITA’ E CAUSA DI SERVIZIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
INPDAP: Pensioni per inabilità
Cos’è la causa di servizio
Tabelle valutazione infermità per causa di servizio
Sentenze e giurisprudenza su invalidità in P.A. e causa di servizio
Circolari e messaggi INPS gestione ex-INPDAP
D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171
Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – 12 febbraio 2004
Criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale
utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalita’ di svolgimento dei lavori.
D.P.R. 29.10.2001, n. 461
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
Legge 8 agosto 1995, n. 335
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare
Corte Costituzionale – sentenza 1 agosto 2008, n. 323
In materia di prescrizione dei danni lungolatenti, con specifico riferimento alla pensione privilegiata, il dies a quo va individuato dal giorno della manifestazione della malattia e non dal giorno della sua causazione.
Corte Costituzionale – Ordinanza n 242, 30 giugno – 15 luglio 2003
Improbabile, ma chiedere questo riconoscimento, eventualmente, non può danneggiarla.
La ringrazio per la risposta, crede che la cura sperimentale rientri nell’art.11 del CCNL per godere dello scorporo della malattia?
Buonasera.
Non è mai accaduto, nella mia esperienza, che un soggetto con SLA in stadio iniziale sia dichiarato inabile.
Quando viene fatto un accertamento d’invalidità civile il verbale di tale accertamento viene inviato dall’INPS solo all’interessato che può usarlo secondo i diritti connessi alla percentuale riconosciuta e “se lo vuole”.
I benefici cioè non sono automatici; nel caso specifico il datore di lavoro, cioè l’amministrazione, non può venirne a conoscenza se lei non lo presenta.
saluti
Buonasera afferiscono al CCNL sanità pubblica, volevo sapere se in caso di sla in esordio posso richiedere l’invalidità e la 104 o cos’altro. Devo iniziare a breve una cura sperimentale e volevo sapere se posso richiedere alla mia azienda ospedaliera lo stato di patologia grave per usufruire dell’art. 11 comma 6 del CCNL. Ho il timore chiedendo l’invalidità di risultare inabile al lavoro e perderlo. Vi ringrazio cordiali saluti.
Buonasera.
In questo momento le patologie più importanti, da quello che mi riferisce, mi sembrano il linfedema all’arto inferiore e gli esiti del trapianto renale.
Quindi, ad esempio, occorrerebbe verificare la presenza di segni di rigetto, eventuale insufficienza renale, la gravità di questo linfedema e la sua oincidenza sulla deambulazione.
A distanza ciò non è possibile e quindi mi pare indispensabile richiedere il parere di un medico specialista o esperto in medicina legale della sua città
In alcune amministrazioni mi risulta che l’istanza di riconoscimento di inabilità prevede, in automatico, la dimissione dal servizio.
Ciò comporta che in caso di diniego si troverebbe senza lavoro e senza assegno pensionistico, una tragedia a dir poco.
Quindi le consiglio:
1) controlli se anche per per la sua amministrazione è prevista la dimissione consensualmente alla domanda di riconoscimento di inabilità,
2) chieda, in ogni caso, un consulto con un medico “prossimo” a lei che possa con maggiore affidabilità. rispetto a me che opero a distanza, darle un parere.
Saluti
Buonasera sono un dipendente pubblico con 23 anni di servizio con un invalidità riconosciuta 20 anni fa al 100 % e con il riconoscimento dello stato di handicap in stato di gravità, sempre 20 anni fa.
Ho le seguenti patologie :
– nefroctomia sinistra nel 1995;
– dal 1995 al 2002 in trattamento dialitico trisettimanale;
– nel 2002 sottoposto a trapianto renale;
– dal 2003 soffro di linfedema arto inferiore sinistro;
– nel 2004 sottoposto a interventi chirurgici per legatura vena cefalea arterrializzata e per resezione aneurismi trombalizzati in pregressa fav diretta prossimale;
– dal 2006 in cura per ipercolesterolemia;
– dal 2006 con ginecomastia della ghiandola mammaria;
– dal 2010 in cura per cardiopatia ipertensiva,
– dal 2016 in cura per cefalee frequenti.
Posso chiedervi cortesemente se tali patologie sono sufficienti per essere riconosciuto inabile assoluto a ogni tipo di attività lavorativa prevista dalla normativa e avere diritto alla pensione ?
Si precisa che sono un impiegato sottoposto a stress continuo ma sinceramente non ce la faccio più.
Si ringrazia anticipatamente e si porgono cordiali saluti.
Grazie mille!
Buonasera.
Sgombriamo la parte finale.
A mia conoscenza l’inabilità di un lavoratore pubblico non è soggetta a revisione, quindi se viene ottenuta “è per sempre”.
L’inabilità anche a me sembra una strada percorribile e mi sembrerebbe veramente strano che non venisse concessa, considerata le patologie e il precedente riconoscimento d’invalidità civile per patologie assolutamente croniche.
Il consiglio che mi sembra più opportuno, visto che comunque a mia conoscenza la domanda di inabilità presuppone le dimissione automatiche, è far valutare il suo caso da un medico specialista o esperto in medicina legale della sua città.
Saluti
Gent.le Dr. Nicolosi
Mio fratello è un impiegato amministrativo in un comune profilo istruttore amministrativo C5. Ha 54 anni ed un’anzianità di servizio di 27 anni.
E’ stato riconosciuto retroattivamente sin dal 2012 con sentenza Tribunale Lavoro del 2014 invalido civile 100% + accompagnamento entrambi non soggetti a revisione.
L’inps, inoltre, gli ha riconosciuto nel 2015 la legge 104 art. 3 comma 3 non soggetta a revisione (invece dal 2007 al 2014 era soggetta a revisione).
Patologie:
1) Depressione maggiore cronica di grado grave in soggetto con declino cognitivo secondario ad osas di grado severo
2) Cardiomiopatia in terza classe NYHA
3) Sindrome delel apnee ostruttive del sonno di grado severo con insufficienza respiratoria notturna
4) Deficit statico dinamico in esito a grave gonartrosi bilaterale post-traumatica e post-operatoria
Inoltre è obeso ( altezza 1,84 peso 130 kg), soffre di esofagite da reflusso ( gastroscopia: incontinenza cardiale), rinite vasomotoria aspecifica ipertrofica ed ototubarite catarrale mista con ipoacusia bilaterale mista ( per cui è costretto ad effettuare due cicli annui di inalazioni e insufflazioni ) e di recente (a causa di fenomeni quali febbricola altalenante, scariche diarroiche, dolori fianco sinistro, meteorismo…) con un clisma opaco gli è stata diagnosticata “marcato ipertono parietale più evidente nel discendente distale e nel sigma… nel discendente distale e nel sigma prossimale sono visibili isolati deverticoli intra ed extra murali senza segni radiologici di peridiverticolite”; inoltre soffre di colesterolo, trigliceridi e transaminasi alte, e di stetosi epatica e da 1 anno glicemia a digiuno (in media 1,40) e emoglobina glicosilata (6,80)
Di recente a causa del peggioramento del suo stato di salute l’ho accompagnato presso il Patronato di fiducia per avere notizie circa l’ammontare della pensione a seguito di un suo prepensionamento per anzianità. L’operatore, invece, ci ha suggerito, vista la percentuale di invalidità, l’accompagnamento e la 104 art. 3 comma 3, di avanzare domanda per pensionamento per inabilità assoluta ex legge 335/95 per avere il riconoscimento di una pensione parametrata non ai suoi anni di effettivo servizio ma all’anzianità massima.
Secondo lei gli spetta la pensione di inabilità? Quella totale o parziale?
Ma nell’ipotesi che a seguito della visita medica l’Inps non accetti tale domanda che cosa succede?
La sua amministrazione comunale lo può licenziare?
Il Patronato non ha saputo dirmi se la domanda non accettata semplicemente decade ovvero la commissione lo può considerare inabile “a proficuo lavoro” e mandarlo in pensione con i suoi attuali anni di servizio oppure cambiargli solo le mansioni; ipotesi che ci sono state anche citate dal patronato.
E poi se lo considerassero inabile ma soggetto a revisione che succederebbe?
Lo mettono in pensione, ma se alle visite successive lo considerano abile non è già licenziato come può tornare a lavorare?
Grazie anticipatamente