In giugno 2018 l’INPS ha pubblicato un documento intitolato “Indicazioni tecnico-scientifiche per la valutazione del linfedema in ambito previdenziale“.

Si nota immediatamente che nel documento si parla di un ampio ambito “previdenziale”, quindi le linee guida sono state emesse, oltre che per la valutazione in ambito  di invalidità civile, anche ai fini delle valutazioni per la legge 222/84, quindi “Assegno ordinario d’invalidità” e “pensione di inabilità” e per questi casi infatti è stato inserito uno specifico capitolo.

In una prima parte vi è la definizione della patologia, una classificazione eziopatogenetica, e quindi la descrizione della stadiazione che in questa sede val la pena di riportare:

Stadiazione del linfedema

Stadiazione del linfedema

Ancora, viene successivamente proposta una valutazione di gravità in rapporto ad una valutazione comparativa con l’arto controlaterale, naturalmente se il linfedema interessa solo un lato:

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  1. minima: aumento di volume inferiore al 20% rispetto all’arto controlaterale;
  2. moderata: aumento di volume tra il 20% e il 40% rispetto all’arto controlaterale;
  3. grave: se l’aumento di volume supera il 40%rispetto all’arto controlaterale.

Il documento prosegue con un capitolo dedicato all’anamnesi ed esame obiettivo per la valutazione medico legale.

Molto interessante il paragrafo successivo: “La valutazione in ambito previdenziale. Attività confacenti alle attitudini. Attività usuranti e pericolose

Ai fini del riconoscimento di Assegno Ordinario, legge 222/84, viene ribadito che la valutazione deve tener conto delle “occupazioni confacenti alle attitudini” e per tale motivo viene rimarcato che le attività che rendono necessario un impegno muscolare prolungato dell’arto sede di linfedema o anche quelle attività che in quanche modo possono provocare lesioni all’arto stesso, già sede di patologia, in realtà non sono confacenti alle attitudini, addirittura sono usuranti e potenzialmente pericolose e di ciò si deve tener conto se per età o condizioni culturali non è possibile una adeguata riqualificazione professionale.

Si passa quindi al paragrafo “La valutazione a fini di Invalidità Civile

Nella tabella del DM 05/02/1992 non esiste una indicazione valutativa per ciò che riguarda il linfedema e quindi è necessario usare il cosiddetto criterio “analogico“, cioè si individuane voci tabellari che, in qualche modo e da un punto di vista funzionale, hanno una qualche somiglianza.

Nella linee guida di cui si parla in questa pagina in realtà, ad eccezione dei casi di linfedema conseguenti a patologie neopolastiche, per cui vengono rammentati i codici valutativi e le relative percentuali, non si forniscono indicazione percentualistiche precise, anche perchè in verità sarebbe un esercizio medico legale impossibile in quanto ogni caso è un caso a se stante.

Viene raccomandato però di tener conto che il linfedema può provocare il blocco o la ipofunzione di una o più articolazioni, e in questo senso sono le relative indicazioni percentualistiche che vanno utilizzate, fino addirittura a quella prevista per la perdita dell’arto se il linfedema ha provocato la pressocchè totale perdita della funzione dell’arto.

Ai fini della valutazione dell’Handicap, legge 104/92, il documento, dopo una interessante premessa descrittiva delle condizioni previste all’art. 3, commi 1 e 3 per la definizione di soggetto con handicap, e dell’art.1 in cui vengono elencate le finalità della legge 104, fornisce una indicazione per cià che riguarda il riconoscimento di soggetto con “handicap in condizione di gravità: “... si ritiene che una condizione di linfedema cronico grave che comporti sintomatologia funzionale e dolorosa persistente nonchè necessità di particolari cautele nella vita quaotidiana e lavorativa e di cicli frequenti di trattamento fisioterapico … possa configurare la situazione di handicap in condizione di gravità ...”

Da QUI il link per scaricare/visionare il documento “Indicazioni tecnico-scientifiche per la valutazione del linfedema in ambito previdenziale” pubblicato dall’INPS, in formato PDF direttamente dal sito INPS

Dott. Salvatore Nicolosi

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Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa

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