Pensione Anticipata di Vecchiaia

Le persone con invalidità di almeno l’80% possono andare in “pensione anticipata di vecchiaia” secondo le regole del regime precedente al 1992, quindi a 56 anni per le donne e a 61 anni per gli uomini (ma per l’età vedere anche dopo).

Questa possibilità è prevista dal comma 8, art. 1 del Decreto Legislativo 503/92.

Tale comma così recita:

” … 8. L’elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento.

Tale possibilità non è stata eliminata dalle previsioni della riforma pensionistica del 2011, la cosiddetta “Legge Fornero”, ma è soggetta all’incremento dell’aspettativa di vita, 3 mesi nell’anno 2015 e 4 mesi nel 2016 (quindi 55 anni e 7 mesi per la donna e 60 anni e 7 mesi nell’uomo) e via dicendo.

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Nel 2023 il requisito dell’età minima per accedere a questo beneficio è di 55 anni per la donna e di 61 anni per l’uomo.

L’erogazione è però soggetta ad una finestra mobile di 12 mesi.

Solo i dipendenti del settore privato possono usufruire della pensione anticipata di vecchiaia, quindi non gli artigiani, i professionisti e i dipendenti pubblici.

L’istanza di Pensione Anticipata di Vecchiaia può essere presentata all’INPS producendo idonea certificazione, nel caso specifico, a partire dal 1° settembre 2012, un certificato su modello SS3, compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell’INPS. La domanda vera e propria deve essere presentata per via telematica tramite un patronato.

REQUISITO SANITARIO

Il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano un’invalidità non inferiore all’80%. Ma in passato, e forse parzialmente ancora oggi, c’è stata molta incertezza sul criterio valutativo da utilizzare per individuare la percentuale d’invalidità in caso di istanza di Pensione Anticipata di Vecchiaia.

Plurime sentenze di Corte di Cassazione hanno stabilito che la percentuale d’invalidità, nel caso della Pensione Anticipata di Vecchiaia, deve essere valutata utilizzando le tabelle del DM 05/02/1992, in pratica quelle che si usano per l’Invalidità Civile.

Ma non esiste alcun automatismo tra percentuale d’Invalidità Civile già riconosciuta, anche maggiore dell’80%, e riconoscimento della Pensione Anticipata.

Anche i non vedenti possono accedere alla pensione anticipata di vecchiaia con requisiti di età uguali, quindi, rispettivamente, 56 anni per gli uomini e 51 anni per le donne.

In ogni caso, a seguito dell’istanza, il richiedente viene sottoposto a visita presso la sede INPS competente per territorio da un medico accertante il quale nel verbale di visita che redige, oltre alle notizie sanitarie, indica se il lavoratore è INVALIDO in misura non inferiore all’80% oppure non lo è. È sua facoltà, se lo ritiene opportuno e/o utile, far sottoporre il lavoratore ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell’Istituto.

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Una percentuale d’invalidità civile già riconosciuta può essere utile, ma non vincola in alcun modo il medico dell’INPS che effettua l’accertamento.

REQUISITI CONTRIBUTIVI

Il lavoratore deve avere un’anzianità contributiva come lavoratore DIPENDENTE di almeno 20 anni oppure di 15 anni se i contributi sono stati versati prima del  31/12/1992.

SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA

E’ possibile ricorrere presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego; il ricorso deve essere presentato con il supporto di un ulteriore certificato medico sul modello SS3 on-line e preferibilmente, a mio parere, con l’assistenza di un ente di Patronato il quale potrà fornire anche l’assistenza di un medico di parte in occasione della nuova visita.

SE VIENE RIGETTATO ANCHE IL RICORSO AL COMITATO PROVINCIALE.

E’ possibile promuovere un‘azione legale presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del negato beneficio; consiglio di rivolgersi ad un Patronato il quale potrà fornire consulenza legale e medico-legale e metterà a disposizione un Avvocato.

Il Dl 98/2011 ha introdotto alcune modifiche sostanziali delle modalità di ricorso giudiziario:

  • con l’assistenza di un avvocato occorre proporre il ricorso giudiziario con cui si espongono le condizioni sanitarie che provocano lo stato invalidante, allegando idonea documentazione medica specialistica e, se opportuno, una perizia di parte; con il deposito si interrompe la prescrizione;
  • il giudice, dopo lettura del ricorso, ordina la comparizione delle parti assieme ad un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per il giuramento.
  • il CTU, un medico, chiama a visita il ricorrente, alla presenza dei CTP (consulenti tecnici di parte), valuta la documentazione sanitaria, eventualmente dispone supplementi d’indagine, quindi redige e poi deposita la relazione di CTU (accertamento tecnico preventivo)
  • entro un termine perentorio fissato da giudice ma comunque non superiore a 30 gg., le parti dovranno depositare atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU; il mancato deposito è considerata accettazione implicita;
  • l’accettazione provoca la omologazione giudiziale della CTU; con il provvedimento vengono anche ripartite le spese;
  • se la CTU e la successiva omologazione hanno dato ragione al ricorrente, l’INPS dovrà necessariamente pagare la prestazione entro i successivi 120 gg.; ma l’INPS a questo punto, eventualmente, può eccepire la carenza dei requisiti amministrativi. In questo caso il ricorrente, anche se vittorioso, dovrà intraprendere un’altro giudizio, questa volta nella forma ordinaria.
  • se la CTU viene contestata da una delle parti entro il termine indicato dal giudice tramite deposito di note di contestazione, allora si avvia una ricorso giudiziario nella forma consueta;
  • la sentenza di questa azione, una sorta di 2° grado (ma è veramente improprio chiamarlo così – un avvocato rabbrividirebbe) però è inappellabile

SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA,

in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale, viene concessa la Pensione Anticipata di Vecchiaia, ma per l’erogazione materiale occorre attendere, come accennato prima, 12 mesi prima di ottenere la liquidazione della pensione, la cosiddetta finestra mobile.

IMPORTO DELL’ASSEGNO.

Viene calcolato sulla scorta della contribuzione maturata.

COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’

E’incompatibile con l’attività lavorativa, quindi il lavoratore deve cessare il suo rapporto di lavoro.

Secondo la sentenza n. 11750/2015 della Suprema Corte di Cassazione, sez. VI, la Pensione Anticipata di Vecchiaia è compatibile con l’Assegno di Assistenza erogato agli invalidi civili con percentuale compresa tra il 74% e il 99%.

ULTERIORI NOTIZIE

Si tratta di una pensione, quindi a tutti gli effetti di un reddito assoggettato ad IRPEF, quindi si cumula con eventuali altri redditi, immobiliari ad esempio, ai fini dell’imposta sul reddito.

E’ reversibile ai superstiti.

QUALCHE CONSIGLIO.

In occasione della visita all’INPS  è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto AGGIORNATA. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producano né certificazioni né esami ematochimici.

In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS che esamina il ricorso di giustificare serenamente l’eventuale cambio di giudizio.

Ma questo è comunque un discorso generale: alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.


link utili:

https://mysuperabile.inail.it/cs/superabile/diversa-eta-pensionabile-per-lavoratori-invalidi.html

 

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

Dott. Salvatore Nicolosi

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