Il beneficio una tantum ai superstiti di infortuni mortali in occasione di lavoro è stato istituito con la Legge finanziaria del 2007 che ha previsto la creazione di un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il fine è quello di fornire un significativo supporto economico ai familiari dei lavoratori – assicurati e non, ai sensi del Testo Unico – vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Successivamente, con il Decreto Ministeriale del 18 novembre 2008 tale prestazione è stata limitata esclusivamente ai familiari dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro a partire dal 1° gennaio 2007.

Da questa prestazione sono esclusi i lavoratori deceduti per le conseguenze di una malattia professionale.

I soggetti che hanno diritto a questa prestazione sono: 

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  • il coniuge/unito civilmente
  • i figli legittimi, i figli naturali naturali, riconosciuti o riconoscibili, i figli adottivi adottivi, fino al compimento del 18° anno di età;
  • i figli legittimi, i figli naturali naturali, riconosciuti o riconoscibili, i figli adottivi adottivi, fino al compimento del 21° anni, se studenti di scuola media superiore o professionale, purchè a carico a carico e senza un lavoro retribuito;
  • i figli legittimi, i figli naturali naturali, riconosciuti o riconoscibili, i figli adottivi adottivi, fino a 26 anni, se studenti universitari, purchè a carico e senza un lavoro retribuito;
  • i figli maggiorenni inabili al lavoro.

In mancanza di coniugi/unito civilmente o figli:

  • i genitori, se fiscalmente a carico del lavoratore deceduto
  • i fratelli e le sorelle, se conviventi e fiscalmente a carico del lavoratore deceduto.

LE PRESTAZIONI PREVISTE IN REALTA’ SONO DUE:

BENEFICIO UNA TANTUM

L’importo del beneficio una tantum ai superstiti di infortuni mortali varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare superstite ed è determinato annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compatibilmente con le risorse disponibili sul Fondo.

E’ prevista l’erogazione di questa prestazione anche i superstiti di lavoratori non assicurati dall’Inail, come ad esempio i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti, etc., compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (Legge 493/99).

Si parla di Tipologie:

  1. Tipologia A nr. 1 superstite
  2. Tipologia B nr. 2 superstiti
  3. Tipologia C nr. 3 superstiti
  4. Tipologia D più di 3 superstiti

Per gli eventi occorsi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 gli importi fissati sono (DM ministero del lavoro 51/2019)

Tipologia A nr. 1 superstite – 3.700 euro per nucleo superstiti

Tipologia B nr. 2 superstiti – 6.700 euro per nucleo superstiti

Tipologia C nr. 3 superstiti – 9.700 euro per nucleo superstiti

Tipologia D più di 3 superstiti – 14.200 euro per nucleo superstiti

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Per gli eventi occorsi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 gli importi fissati sono stati

Tipologia A nr. 1 superstite – 3.000 euro per nucleo superstiti

Tipologia B nr. 2 superstiti – 6.000 euro per nucleo superstiti

Tipologia C nr. 3 superstiti – 9.000 euro per nucleo superstiti

Tipologia D più di 3 superstiti – 13.000 euro per nucleo superstiti

 

Per gli eventi occorsi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 gli importi fissati sono stati (DM ministero del lavoro 22 dicembre 2017):

Tipologia A nr. 1 superstite – 3.700 euro per nucleo superstiti

Tipologia B nr. 2 superstiti – 7.400 euro per nucleo superstiti

Tipologia C nr. 3 superstiti – 11.100 euro per nucleo superstiti

Tipologia D più di 3 superstiti – 17.200 euro per nucleo superstiti

ANTICIPAZIONE DELLA RENDITA AI SUPERSTITI

E’ prevista esclusivamente per i superstiti dei lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria INAIL e consiste in 3 mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite.


La prestazione una tantum è erogata previa presentazione di una specifica istanza su apposita modulistica che 

  • deve essere presentata da uno solo dei soggetti beneficiari,
  • deve contenere con precisione l’indicazione di tutti i superstiti aventi diritto,
  • deve contenere i dati bancari indispensabili per il pagamento,
  • deve includere la delega di tutti i superstiti aventi diritto maggiorenni e, se ci sono più superstiti minorenni ma appartenenti a nuclei familiari diversi, anche dei legali tutori.

La sede INAIL a cui va indirizzata l’istanza è quella del domicilio del lavoratore deceduto.

Se il lavoratore deceduto è soggetto alla tutela assicurativa INAIL, ed è già stata costituita la rendita ai superstiti, nel caso in cui non pervenga l’istanza nei termini stabiliti, sarà cura dell’Istituto attivarsi al fine della presentazione della stessa da parte degli aventi diritto.

Tutta la procedura comunque può essere delegata ad un ente di Patronato che è tenuto a curare la pratica in forma gratuita.


DINIEGO DELLA PRESTAZIONE

Non è previsto ricorso amministrativo in caso di provvedimento di negazione della prestazione prevista per gli infortuni mortali; il ricorso possibile è solo giudiziario presso il giudice ordinario con spese a carico dell’INAIL


FONTI:

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/prestazioni-economiche/beneficio-una-tantum-ai-superstiti-di-infortuni-mortali.html

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Fondo-vittime-infortuni/Pagine/default.aspx

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