La tutela dei lavoratori dell’industria in Italia è piuttosto antica e inizia con la legge 80/1989 che prevedeva l’obbligo dell’assicurazione per alcune categorie di lavoratori; nel 1904 viene prevista anche una parziale tutela per i lavoratori del settore agricolo, poi ampliata con il D.Lgs 1450/17 a tutti i lavoratori agricoli, compresi coltivatori diretti, familiari dei coltivatori diretti e mezzadri.

Con il Regio decreto 929/29 nasce la tutela delle malattie professionali nel settore industria.

Nel 1933 nasce l’INAIL, cioè l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali e nel 1934 vennero ammesse a tutela 7 malattie professionali, esclusivamente nel settore industriale.

Tale tutela venne poi allargata al settore agricolo con le leggi 313/58 e il DpR 451/79.

Tipica di tali normative era il sistema della “lista chiusa”, per cui solo le patologie indicate nelle tabelle potevano essere ammesse a tutela e riconosciute come malattie professionali. Le tabelle inoltre indicavano tassativamente quali erano le lavorazioni morbigene e il tempo entro il quale potevano essere indennizzate dalla cessazione del lavoro.

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Con il DPR 1124/65, il cosiddetto Testo Unico, le tabelle sono state meglio definite e poi aggiornate con il DPR 428/75 e 336/94.

Con la sentenza n. 179/1988 la Corte Costituzionale ha introdotto il cosiddetto “sistema misto”  che introduce la possibilità che vengano riconosciute anche malattie non espresamente indicate nelle tabelle, oppure malattie indicate, ma insorte a seguito di lavorazione non tabellata

Con il Decreto legislativo 38/2000 si sono introdotte innovazioni essenziali rigurdanti le modalità di indennizzo delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro.

Con il DM 22/07/2008 sono state introdotte nuove tabelle delle malattie professionali.

DEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE

Si definisce MALATTIA PROFESSIONALE  una condizione patologica il cui agente eziologico agisce lentamente e che è contratta nell’esercizio di un’attività lavorativa, che in questo senso assume la connotazione di attività morbigena, in grado cioè di causare la malattia.

Occorre sostanzialmente individuare un “nesso di causalità” tra le mansioni lavorative svolte e/o gli agenti chimici, fisici o biologici presenti nel ciclo lavorativo a cui è addetto il lavoratore e la malattia denunciata.

Il rapporto di causalità può essere esclusivo, ma anche concausale (vedremo dopo).

IL SISTEMA DELLA LISTA CHIUSA.

Il sistema della “lista chiusa” è quello per cui sono indennizzabili solo le malattie indicate nella tabella, solo se insorte nell’ambito di una lavorazione indicata nella tabelle ed eventualmente ammesse a tutela solo se insorte entro un periodo di tempo preciso dalla cessazione dell’esposizione all’agente patogeno.

Quindi un sistema per la cui rigidità non accoglie le continue nuove sollecitazioni provenienti dal mondo scientifico e dal mondo del lavoro, basti pensare alle nuove forme di lavoro che non sarebbero assolutamente ammesse a tutela.

D’altra parte vi è la cosiddetta “presunzione d’origine” che favorevolmente permette di accogliere quei casi in cui vi è il riscontro convergente in tabella di una lavorazione e della relativa malattia: si parla in questo caso di malattia tabellata in lavorazione tabellata. L’onere della prova in questo caso non spetta al lavoratore, semmai sarebbe l’INAIL che dovrebbe provare il contrario. La presunzione d’origine persiste anche se la malattia è insorta dopo la cessazione dell’esposizione al rischio, ma entro il tempo indicato nella tabella.

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Attualmente vige la tabella del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2023 (link alla pagina)

Il lavoratore ovviamente deve provare di avere svolto le mansioni indicate nella tabella.

IL SISTEMA MISTO

Con la sentenza 179/88, la Corte Costituzionale ha introdotto il cosiddetto sistema misto; cioè, oltre alle malattie indicate nella tabella, per il quale vige la “presunzione di origine” rispetto all’attività lavorativa, l’INAIL può indennizzare qualunque malattia che si dimostri essere provocata dall’attività lavorativa. L’onere della prova è però a carico del richiedente.

Il lavoratore cioè è tenuto a dimostrare il rischio insito nelle mansioni da lui svolte, oltre naturalmente alla sussistenza della patologia.


In appresso il link alle pagine di alcune malattie professionali:

ASBESTOSI POLMONARE

BISSINOSI

BERILLIOSI POLMONARE

SINDROME DEL TUNNEL CARPALE

DEFINIZIONE DI INFORTUNIO SUL LAVORO

E’ considerato infortunio sul lavoro un evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte oppure una inabilità temporanea assoluta al lavoro maggiore di 3 giorni, oppure una inabilità permanente assoluta o parziale.

Viene definita violenta una causa che agisce con un’azione rapida, concentrata in un breve lasso di tempo, esterna all’organismo e comunque proveniente dall’ambiente di lavoro, di tale entità da vincere la resistenza dell’organismo.

Ulteriormente, un’azione viene definita rapida se agisce entro un turno di lavoro (come confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 239/2003), oltre il quale si rientra nell’ambito della tutela delle malattie professionali.

La causa può essere un trauma fisico, ma non necessariamente; infatti sono possibili cause psichiche (trauma psichico da rapina ad esempio), da sforzo eccessivo, cause termiche (calore o freddo), da elettricità, da sostanze tossiche o causticanti, perfino da agenti biologici quali batteri o virus.


Dott. Salvatore Nicolosi
Medico convenzionato con il SSN per la Medicina Generale

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