Rendita per inabilità permanente per eventi antecedenti al 25/07/2000

E’ prevista dall’articolo 66 del T.U. 1124/65 ed è valida per gli infortuni avvenuti prima del 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate prima della stessa data;  viene corrisposta quando i postumi conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale sono valutabili, secondo la tabella del T.U, in misura superiore al 10%.

La rendita non è agganciata ad alcun limite contributivo, quindi “era” corrisposta anche se l’infortunio avveniva il primo giorno in assoluto di attività lavorativa.

La decorrenza di corresponsione era il giorno successivo alla data di stabilizzazione dei postumi, la cosiddetta “guarigione clinica”.

L’importo percepito dipende dalla percentuale di inabilità riconosciuta e dalla retribuzione percepita l’anno precedente alla data dell’infortunio o di denuncia della malattia professionale. In alcuni casi particolari, il calcolo viene effettuato sulla scorta di specifiche tabelle contenenti le retribuzioni convenzionali, tabelle stabilite con appositi Decreti Ministeriali.

Annualmente, con decreto del Ministero del Lavoro, le rendite vengono rivalutate.

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Ulteriormente, la rendita viene rivalutata di 1/20 per:

  • il coniuge a carico,
  • per i figli minori di 18 anni,
  • per i figli inabili senza limiti di età, e purchè non cessi la loro inabilità,
  • per i figli fino al compimento del 21° anno di età se a carico e studenti di scuola media superiore,
  • per i figli fino a 26 anni se a carico, frequentanti un corso di laurea e per la durata “normale” del corso stesso.

La rendita viene erogata per tutta la vita, ma a condizione che in occasione di revisione le percentuale di inabilità riconosciuta non scenda al di sotto dell’11% oppure che non venga capitalizzata.

l’INAIL, se la percentuale di inabilità è compresa tra l’11% e il 16%, in occasione dell’ultima revisione, che avviene al 10° anno per gli infortuni e al 15° anno nel caso delle malattie professionali (a partire dalla data di decorrenza della rendita), liquida in capitale, cioè in unica soluzione, il valore della rendita residua.

I lavoratori agricoli possono a loro volta richiedere la liquidazione in capitale della rendita in casi particolari e secondo procedure particolari:

  • se titolari di rendita con percentuale di inabilità inferiore al 20% possono richiedere la liquidazione in capitale;
  • se titolari di rendita per una inabilità con percentuale non inferiore al 50% nel caso di eventi antecedenti al 1° gennaio 2007, e se titolari di rendita per inabilità non inferiore al 35% nel caso di eventi successivi, riconosciuta almeno 2 anni prima, possono richiedere particolari forme di riscatto della rendita, ma limitatamente al fine di procedere ad investimenti per il miglioramento della propria attività.

 

Con l’avvento del DL 38/2000 il sistema indennitario si è modificato, quindi attualmente vengono trattati solo casi residuali, comunque effettivamente numerosi.

Dott. Salvatore Nicolosi

Consulente Servizi Medicina Legale INCA-CGIL di Siracusa



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