L’assegno speciale continuativo mensile viene erogato dall’INAIL ai superstiti di un infortunato o affetto da patologia di natura tecnopatica se il decesso è avvenuto per cause diverse dalla malattia professionale o dagli esiti dell’infortunio e se il lavoratore in vita era titolare di:

  • rendita in misura superiore o uguale al 65% se l’infortunio o la malattia professionale sono stati denunciati prima del 31 dicembre 2006
  • rendita in misura superiore o uguale al 48% se l’infortunio o la malattia professionale sono stati denunciati dopo l’1 gennaio 2006

 

Da rilevare che la misura della percentuale di invalidità utile ai fini del riconoscimento di erogazione dell’assegno speciale continuativo mensile deve essere valutata secondo le previsioni del DPR 1124/65, cioè del Testo Unico, anche se la rendita era stata percepita con una valutazione condotta secondo le disposizioni del D. lgs 38/2000.

Spetta al coniuge e ai figli o, in loro mancanza, agli ascendenti e ai collaterali purché non siano titolari di rendite previdenziali erogate da enti pubblici italiani o stranieri la cui misura sia superiore a quella dell’assegno speciale; se viene percepito un reddito inferiore, questo viene integrato fino a raggiungere la misura dell’assegno.

Consiste in una rendita rivalutata annualmente con apposito decreto, nelle seguenti percentuali:

  • al coniuge nella misura del 50% fino alla sua morte o a nuovo matrimonio, anche se divorziato o separato;
  • a ciascuno dei figli ed equiparati nella misura del 20%  e fino all’età di 18 anni, fino a 21 anni se studenti di scuola secondaria o professionale, fino a 26 anni se studenti universitari;
  • ai figli inabili spetta senza alcun limite di età nella misura del 50% per tutta la durata dell’inabilità, quindi anche per sempre;
  • ai figli orfani di entrambi  i genitori spetta nella misura del 40%.

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Dal 1° gennaio 2021 questi sono gli importi dell’assegno personale continuativo, differenti tra settore industria e settore agricoltura:

 
GRADO INABILITA’ SETTORE INDUSTRIA (compreso settore marittimo)
SETTORE AGRICOLTURA
Dal 50 al 59% € 322,41 € 403,83
dal 60 al 79% € 452,34 € 553,52
dall’80 all’89% € 839,85
€ 967,47
dal 90 al 100% €1,293,90 € 1.371,06
100% + Assegno per assistenza personale continuativa € 1.869,23 € 1.945,96
 

 

La domanda di assegno continuativo mensile deve essere presentata entro 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con cui l’Inail avverte i superstiti della sussistenza dei requisiti per fare domanda per questo tipo di prestazione, a pena di nullità e viene comunque corrisposta anche in caso sia stata respinta la domanda di concessione di rendita ai superstiti.

Dott. Salvatore Nicolosi

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