La Rendita di Passaggio fino al 31 dicembre 2006 era riservata solo ai soggetti riconosciuti affetti da silicosi o asbestosi, indipendentemente dalla percentuale di invalidità riconosciuta, ma comunque purché inferiore all’80%.

Con l’articolo 1, comma 782 della legge 296/2006 il diritto a rendita di passaggio è stata estesa a tutti i soggetti affetti da malattie professionali denunciate a partire dal 1° gennaio 2007, purché con percentuale di invalidità inferiore al 60%.

La rendita di passaggio è una prestazione definibile come “previdenziale”, piuttosto che risarcitoria come lo sono usualmente quelle INAIL.

Ha significato di tutela del lavoratore che ha contratto una malattia professionale e il requisito fondamentale è l’abbandono volontario dell’attività lavorativa che ha provocato la malattia professionale (cosiddetta “attività morbigena”).

Nel caso di silicosi ed asbestosi comunque, sono considerate “attività morbigene” anche attività che, pur non esponendo direttamente il lavoratore alle sostanze causa delle malattia, rispettivamente polveri di silicio e amianto, sono in grado di incidere negativamente sulla malattia professionale contratta provocandone un peggioramento.

Pubblicità

La rendita di passaggio viene corrisposta per 1 anno, anche se il lavoratore ha trovato un’altro lavoro, con decorrenza dalla data di abbandono del lavoro.

La somma erogata, per chi resta disoccupato, è pari a 2/3 della retribuzione media giornaliera percepita negli ultimi 30 giorni precedenti all’abbandono del lavoro. Per coloro che si rioccupano con una retribuzione inferiore è pari a 2/3 della differenza tra le due retribuzioni. In ogni caso la somma della nuova retribuzione e della rendita e rendita di passaggio non può superare il livello di retribuzione percepito prima dell’abbandono del lavoro.

E’ prevista una seconda concessione entro 10 anni da quando è cessata la prima se anche per la nuova lavorazione sussiste il requisito della capacità di  provocare un aggravamento della malattia professionale contratta.

La concessione avviene su DOMANDA inoltrata all’INAIL rigorosamente entro 180 giorni dall’abbandono del lavoro.

Poiché l’istanza deve essere corredata da opportuna documentazione amministrativa, ritengo consigliabile ricorrere all’assistenza di un Patronato.

Tra i documenti necessari segnalo:

  • dichiarazione del datore di lavoro che attesta l’abbandono del lavoro e l’entità dell’ultima retribuzione,
  • certificato medico da cui risulta che l’abbandono del lavoro è stato necessario per evitare l’aggravamento della malattia professionale,
  • se disoccupato, certificato di disoccupazione,
  • se rioccupato, dichiarazione del datore di lavoro che attesta la natura e le mansioni della nuova occupazione e la retribuzione.

Dott. Salvatore Nicolosi


Pubblicità