Le prestazioni fornite dall’INAIL sono molteplici e trovano il loro fondamento nella tutela del lavoratore che ha subito un infortunio in occasione di lavoro o che abbia contratto una malattia professionale.

Tali prestazioni, che vengono garantite anche se il datore di lavoro non ha pagato regolarmente i contributi assicurativi, vengono erogate perfino se il lavoratore ha avuto una colpa nel verificarsi dell’infortunio o nell’insorgenza della malattia professionale; vengono esclusi solo i casi di dolo o simulazione.

Le prestazioni garantite sono:


prestazioni sanitarie


indennità temporanea

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rendita per inabilità permanente

è valida per gli infortuni avvenuti prima del 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate prima della stessa data.


indennizzo in capitale del danno biologico


rendita per i danni superiori al 15%


assegno per assistenza personale continuativa:


rendita ai superstiti


assegno funerario:


beneficio una tantum ai superstiti di infortuni mortali


Sostegno economico per i familiari degli studenti vittime di infortuni


assegno di incollocabilità

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rendita di passagio


assegno speciale continuativo mensile


integrazione alla rendita:

in caso di ricaduta, per tutto il periodo delle cure e fino a quando il lavoratore titolare di rendita non può lavorare, l’INAIL integra la rendita di inabilità fino alla misura massima dell’indennità per inabilità temporanea assoluta; spetta anche se il lavoratore è in stato di disoccupazione.


prestazioni integrative:

sono prestazioni accessorie, di tipo per lo più assistenziale e di norma rivolte ai grandi invalidi.


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